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Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2019., n. 3409, sez. V

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Rendita catastale attribuita provvisoriamente a seguito di procedura DOCFA - Meccanismo del cd. "prezzo-valore" - Operatività - Erronea indicazione nell'atto di trasferimento del valore catastale - Conseguenze.

 

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento agli immobili per i quali sia stata proposta la rendita con la procedura DOCFA, il contribuente può chiedere l'applicazione del regime di determinazione dell'imponibile basato sul criterio del cd. "prezzo-valore", di cui all'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e la relativa istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica di cui al detto art. 52, comma 4, con la conseguenza che l'errata indicazione in atto di un valore catastale inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione degli ordinari criteri di legge non comporta la decadenza dal regime del prezzo-valore, ma solo la liquidazione della maggiore imposta calcolata sulla differenza tra il valore originariamente tassato e quello successivamente determinato, con i relativi interessi ma senza comminazione di sanzioni, non assumendo rilevanza il maggior corrispettivo pattuito o il maggiore valore reale dichiarato.