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Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2021, n.4144, sez. V

Agevolazione ex art. 19 L. 74/1987 acquisto da parte del coniuge della casa familiare di proprietà dell’altro coniuge.

L’acquisto da parte del coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra i coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della l. n. 74/1987, salva la contestazione da parte dell’amministrazione, onerata della relativa prova della finalità elusiva. Non è dunque necessario che l’accordo non abbia contenuto separativo necessario, né che la proprietà iniziale del bene non sia comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti