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Cassazione, ordinanza 7 giugno 2021, n. 15758, sez. V

Rideterminazione valore terreni perizia giurata posteriorità rispetto all’atto dell’incarico al  professionista.

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., (attuale art. 67) per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste a tal proposito dalla legge e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative. A una data successiva alla cessione può risalire non soltanto l'asseverazione (della perizia), ma anche il mandato conferito dal contribuente al professionista per la redazione della perizia giurata di stima del valore del terreno L. n. 448 del 2001, ex art. 7, comma 1.