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Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6160, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Acquisto fabbricato e terreno - Nozione di pertinenza - Escluso vincolo pertinenziale.

Questa Corte ha affermato, in tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, che con riguardo alle agevolazioni tributarie per "acquisto prima casa" il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area, che ha esclusivo rilievo formale (cfr. Cass. n. 3148 del 2015; Cass. n. 6259 del 2013). La norma non comprende un'elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata "a servizio od ornamento" (articolo 817 del codice civile) del "bene principale", che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di "asservire" l'uno all'altro).

Nella fattispecie la costituzione del vincolo pertinenziale (cfr. Cass. n. 6316 del 2022, Cass. n. 20911 del 2021, Cass. n. 12731 del 2019, Cass. n. 11970 del 2018) difettava invero di entrambi i cennati requisiti e, dunque, avuto riguardo tanto all'elemento oggettivo - non essendosi mai stato stabilito un effettivo rapporto di servizio col bene principale (peraltro nemmeno specificamente indicato dalla parte ricorrente), - quanto all'elemento soggettivo - involto dall'effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, di destinare la res al servizio o all'ornamento del bene principale.

Posto, tuttavia, che l'art. 817 c.c. presuppone la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di altra cosa, non è pertanto sufficiente, per la sussistenza di tale rapporto, la teorica possibilità che una cosa possa eventualmente servire all'altra, al fine di renderla più utile o più amena, ma è invece necessario che sussista una stabile destinazione, senza la quale la cosa al cui servizio od ornamento la pertinenza è rivolta risulterebbe menomata, o comunque sostanzialmente diversa.