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Cassazione, sentenza 10 marzo 2021, n. 6591, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni - patto di famiglia - cessione partecipazioni - esenzione ex art. 3 comma 4 ter d.lgs. 346/1990 - controllo - patto parasociale.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione del comma 4 - ter, precedentemente richiamato, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539 c.c., comma 1, n. 1, delle società D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 73, comma 1, lett. a). Ne consegue che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame. La cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell'esenzione, deve consentire che sia realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia, e del beneficio fiscale. Il patto parasociale (nella fattispecie neppure registrato), successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1), non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, per garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.