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Cassazione, sentenza 19 ottobre 2018, n. 26423, sez. V civile

Agevolazione “prima casa” Immobile “di lusso” secondo i parametri del DM del 1969 Sanzioni Ius superveniens Abolitio criminis Sussiste.  

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, il contribuente non può essere più assoggettato alla sanzione irrogatagli in caso di abolitio criminis, dovendo lo ius superveniens essere applicato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. La successione di norme nel tempo ha, per il contribuente che ha posto in essere comportamenti irregolari, effetti immediati, pertanto, nel caso di mancato riconoscimento della qualifica di abitazione “non di lusso” per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, viene meno il titolo per applicare le sanzioni in quanto riferite a parametri normativi non più vigenti, proprio perché, riguardo alla condotta posta in essere dal contribuente, si è spezzato il collegamento tra la norma sanzionatoria (il comma 4 della nota II bis dell'art. 1 tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) e la norma impositiva, significativamente modificata.