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Cassazione, sentenza 23 febbraio 2023 n. 5669, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni – revoca beneficio di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter – motivazione avviso


In caso di revoca revoca anche parziale dell'esenzione di cui al D.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter l'amministrazione non corregge errori materiali o di calcolo, non esclude passività o oneri esposti nella dichiarazione né riduzioni o detrazioni indicate nella dichiarazione e non previste negli artt. 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio, ma ridetermina l'imposta disconoscendo un beneficio. Ne consegue la necessità di emettere, non un avviso di liquidazione ex art. 33 comma 2 d.lgs. 346/1990, ma un motivato avviso di rettifica, ai sensi dell’art. 34, comma 2 bis, D.lgs., 346/1990, specificativo della generale previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art, 7, con esplicita indicazione delle ragioni giuridiche e di fatto della propria determinazione.