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Cassazione, sentenza 24 febbraio 2023 n. 5802, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni - Art. 56 bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Interpretazione - Liberalità diverse dalle donazioni - Manifestazione di capacità contributiva - Accertamento e sottoposizione a imposta - Condizioni.


In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).