Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 28 gennaio 2022, n. 2732, sez. 5

Compravendita - Corrispettivo costituito da rinuncia al credito - Imponibilità - Fondamento


In tema di IVA, ove nell'ambito di una vendita l'acquirente rinunci al credito, derivante dal parziale pagamento del prezzo del bene già oggetto di analogo negozio concluso in precedenza tra le stesse parti, la rinuncia è soggetta all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione dell'obbligo di non fare corrisponde a uno spostamento patrimoniale negativo e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi assoggettabile a imposizione.