Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34872, sez. V

Cessione di partecipazioni in società - Attività economica rilevante ai fini IVA - Limiti - Esclusione - Assegnazione al socio di partecipazione totalitaria quale distribuzione di utili e riserve in natura - Negozio unitario - Applicabilità imposta di registro - Fondamento.

 

La cessione di partecipazioni societarie non costituisce presupposto impositivo dell'IVA - applicabile per i versamenti nell'ambito di una attività economica diretta a realizzare un'interferenza, diretta o indiretta, nella gestione delle società o quale prolungamento diretto, permanente e necessario, di siffatta attività - ma dell'imposta di registro in misura fissa, quando è funzionale all'assegnazione al socio di una partecipazione societaria, come forma di distribuzione di utili e di riserve disponibili in natura, tramite un negozio giuridico unitario, secondo valori corrispondenti.