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Cassazione, sentenza 3 aprile 2023, n. 9199, sez. V

Imposta sul valore giunto – società in house providing – applicabilità del tributo.

Nel caso di società cd. in house providing il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali ancorché in presenza di un "controllo analogo" dell'ente pubblico nei confronti della società. Questo controllo serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento; ma la relazione che così s'instaura non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazne pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur se sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante.

Peraltro, nel caso di specie, secondo elementi di fatto accertati dal giudice di appello, la società in house era disciplinata da disposizioni di diritto privato e non disponeva, per l'esecuzione dei compiti pubblici affidatile, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici.

Ne deriva la piena autonomia, ai fini iva, della società in house rispetto all’ente pubblico, della quale non può essere considerata semplice articolazione, sicché l'attività della prima va imputata ad essa e può dar luogo all’applicazione del tributo.