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Cassazione, sentenza 9 febbraio 2023, n. 3893, sez. V

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI – ESENZIONI IVA - Prestazioni accessorie - Nozione - Rapporto di accessorietà - Individuazione - Criteri.


In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti.