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Cassazione, sentenza 28 giugno 2016, n. 13335, sez. V civile

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - Acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione legale - Agevolazioni - Requisito della residenza - Della famiglia - Rilevanza - Prova - Criteri - Accertamento della coabitazione dei coniugi - Necessità.
In tema d'imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi in regime di comunione legale, essendo gli stessi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione; va, tuttavia, accertata l'effettiva destinazione a residenza principale della famiglia e, cioè, la coabitazione dei coniugi nell'immobile, non essendo sufficiente che uno solo di essi abbia trasferito la sua residenza nel relativo comune di ubicazione.