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* Cassazione, sentenza 24 giugno 2016, n. 13133, Sez. V civile

Imposta successioni e donazioni - Liberalità indiretta - esenzione art. 1 comma 4 bis D.lgs. 346/1990 - collegamento – espressa dichiarazione in atto - necessità – sussiste.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346 del 1990, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica agli atti di donazione o alle altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Imposta sul valore aggiunto. Il collegamento costituente presupposto della non imponibilità assume rilevanza laddove sia oggetto di specifica dichiarazione negli atti di compravendita. Per regola generale, l'esenzione dal tributo (e, più in generale, la fruizione del beneficio fiscale) presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal fine, è onerato dal farne espressa dichiarazione in atto. Ciò al fine di garantire una certa e tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario e porre l'A.F. in condizione di rilevare immediatamente e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della non imponibilità. In caso di mancata dichiarazione negli atti di compravendita, la liberalità indiretta dichiarata dai beneficiari - ex art. 56 bis d.lgs. 346/1990 - in via del tutto contingente e casuale, nel corso di un diverso accertamento intrapreso a loro carico risulta tassabile.