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Cassazione, ordinanza 1 febbraio 2022, n. 2950, sez. V

Imposta di registro conferimento immobili passività

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, da interpretarsi alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Dir. CEE n. 335 del 1969), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società.