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Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3597, sez. V

Imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – agevolazione PPC – pertinenze

Per il terreno agricolo prevale una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Per l’applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 2 e 4 bis, vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex 2135 c.c., incluse quelle adibite ad uffici dell'azienda agricola agriturismo, nonché i fabbricati ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo o conviventi a suo carico.