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Cassazione, ordinanza 15 settembre 2021, n. 25013, sez. V

Imposta di registro imposte ipotecaria e catastale mutuo dissenso

L’atto di mutuo dissenso di compravendita sebbene comporti la risoluzione degli effetti già prodotti (trasferimento della proprietà a fronte del pagamento del prezzo), è tuttavia esso stesso produttivo di propri e specifici effetti reali, in quanto la retrocessione del bene, sotto il profilo fiscale, realizza nuovamente il presupposto dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, trattandosi di atto traslativo, sintomatico di una nuova manifestazione di ricchezza.