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Cassazione, ordinanza 16 giugno 2021, n. 17020, sez. V

Imposta di registro enunciazione atti soggetti a registrazione in caso d’uso termine di decadenza per accertamento

L’enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del TUR, non configura di per sé un uso, pertanto deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all’imposta a prescindere dall’uso e quindi sulla base della mera enunciazione.

In caso di imposizione di registro di atto enunciato ex art.22 DPR 131/1986, il termine di decadenza dell’azione della finanza di cui all’art. 76 DPR 131/1986 decorre: a) dalla registrazione dell’atto enunciante, nell’ipotesi in cui l’atto enunciato sia soggetto a registrazione in caso d’uso ex art. 6 del TUR e l’ipotesi d’uso non si sia verificata prima della enunciazione; b) dal momento in cui avrebbe dovuto essere registrato, stante il perfezionamento dell’ipotesi di uso e non in quel momento tassato; c) dallo scadere del termine di registrazione suo proprio, nell’ipotesi in cui l’atto enunciato sia soggetto a registrazione in termine fisso ex art. 5.