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Cassazione, ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28923, Sez. 6 - 5

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - Imposte ipo-catastali - Diritti reali - Rinuncia - Trasferimento - Assimilabilità - Fondamento - Conseguenze - Prassi amministrativa - Conformità.

In tema di imposte ipocatastali, l'atto di rinuncia a titolo gratuito di un diritto reale immobiliare di godimento sconta l'imposta in misura proporzionale, rientrando nella nozione di "trasferimento" di cui all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, in conformità, peraltro, alla prassi amministrativa agenziale.