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Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5204, sez. VI - 5

Imposta di registro esproprio - esenzione per lo Stato

Non è ipotizzabile l'applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, dettata per un soggetto avente natura di ente pubblico ad una società di diritto privato, che risulta dalla trasformazione del primo, in quanto il mutare della natura giuridica determina l'applicazione di un diverso regime giuridico e fiscale e di conseguenza l'inapplicabilità, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, del regime fiscale di favore e quindi delle esenzioni precedentemente godute. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e le altre norme di esenzione esonerano dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale unicamente lo Stato-persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale.