Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 17 marzo 2021, n. 7462, sez. V

Imposta di registro – rimborso imposta autoliquidata - legittimazione notaio

Il notaio rogante non ha titolo al rimborso dell'imposta principale di registro corrisposta (sia pur in autoliquidazione), risultando lo stesso estraneo al presupposto impositivo. Secondo un consolidato,   e risalente, orientamento interpretativo in tema d'imposta di registro, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta, - inteso, alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, - non è legittimato, - ai di fuori delle ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito in relazione ad una pretesa impositiva avanzata direttamente nei suoi confronti dietro notificazione (proprio in quanto obbligato in solido) dell'avviso di accertamento e liquidazione (v. Cass., 8 marzo 2006, n. 4954 nonchè in motivazione, Cass., 21 giugno 2016, n. 12759), - alla richiesta di rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento dell'imposta principale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell'atto, e la disposizione di cui al D.P.R. n. 131  del 1986, art. 77, limita il diritto al rimborso al contribuente, ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata", unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta