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Cassazione, ordinanza 20 aprile 2021, n. 10329, sez. VI-5

Imposta di registro notaio responsabilità d’imposta.

Il notaio rogante che in sede di sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica in base alle previsioni di cui al D.lgs. 463/1997, è responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64 DPR 602/1973, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo, in forza dell’art. 57 del DPR 131/1986, restano le parti sostanziali dell’atto medesimo alle quali pertanto è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione. Nell’effettuazione del pagamento delle somme per i tributi dovuti il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell’affidamento fiduciario delle predette somme ad opera delle parti, con la conseguenza che i danni da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest’ultimo al notaio, e non possono tradursi nella violazione del principio di eguaglianza e di capacità contributiva.