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Cassazione, ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631, sez. V

Imposta di registro agevolazione prima casa mutuo dissenso di donazione - decadenza

In tema di agevolazione fiscali per l’acquisto della prima casa non decade dal beneficio il contribuente che dopo aver acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché al momento in cui compie l’acquisto non è più proprietario del bene donato e quindi non rende alcuna dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza della condizione prevista dall’art. 1, nota II bis, comma 1 lett. b), della tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986. Non assume rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e resta comunque ferma ogni valutazione dell’amministrazione in termini di abuso del diritto secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis della L. 212/2000.