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Cassazione, ordinanza 22 aprile 2021, n. 10666, sez. V

Imposta di registro rinuncia traslativa

Il fenomeno dell'espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi dal porsi in antitesi con l'effetto traslativo della rinuncia, è la diretta conseguenza di esso. Va dunque escluso che la rinuncia effettuata dai coeredi che dapprima hanno accettato l'eredità testamentaria divenendo comproprietari dell'immobile e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinando con ciò l'effetto traslativo del loro diritto parziario, vada esente dall'imposta di registro. Non è possibile applicare l’agevolazione prima casa di cui alla L. n. 342 del 1990, art. 69, comma 3 poiché la rinuncia, pur avvenuta a titolo gratuito, non è qualificabile nel caso di specie come donazione indiretta e difetta pertanto dello spirito di liberalità.