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Cassazione, ordinanza 31 maggio 2021 n. 15131, sez. V

Imposta di registro atto di rettifica

La natura giuridica dell'atto, dalle parti contrattuali qualificato come meramente rettificativo, o integrativo, di precedente pattuizione sottoposta a registrazione, va ricostruita in relazione alla "concreta portata della correzione operata", verificando, quindi, se "il contenuto dell'atto qualificato come "rettifica" effettivamente sia meramente ricognitivo e non (anche in parte) modificativo-traslativo" (Cass., 29 novembre 1991, n. 12869), ovvero avuto riguardo all'operare dei suoi effetti giuridici in termini di (mera) stabilizzazione, o anche di modifica, di quelli riconducibili all'atto rettificato (Cass., 29 luglio 2015, n. 16019; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4220; v. altresì, con riferimento al R.D. n. 3269 del 1923, art. 8, Cass., 8 novembre 1974, n. 3424). La fattispecie dell'atto che, in quanto meramente rettificativo, è volto ad eliminare, dietro correzione ed emenda, un errore, o una improprietà, dell'atto originario, in tanto, così, può ritenersi soggetta a imposta fissa (perché non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) in quanto non incidente sul contenuto e sugli effetti giuridici dell'atto rettificato; l'atto integrativo, in detti termini, non fa, in effetti, emergere un nuovo trasferimento di ricchezza espressione di capacità contributiva; a diversa conclusione, deve, invece pervenirsi laddove dalla rettifica conseguano effetti giuridici autonomi che si ripercuotano sull'atto originario, da un siffatto atto rettificativo conseguendo una nuova configurazione dell'oggetto del negozio giuridico originario, ed in termini tali da incidere sugli stessi presupposti della relativa tassazione, qual considerati dalle parti e dall'Ufficio.