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Cassazione, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11924, sez. V

Imposta di registro divisione conguaglio prezzo valore - opzione - sentenza civile recante scioglimento di comunione.

La natura dichiarativa della divisione, qual recepita dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1, non risente della recente rimodulazione qualificatoria della fattispecie divisionale tracciata dalle Sezioni Unite della Corte (v. Cass. Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021), ne consegue che l'applicazione del criterio di agevolazione costituito dal valore tabellare degli immobili (cd. prezzo valore) può trovare applicazione laddove venga in considerazione, un effetto traslativo e, quindi, in relazione al conguaglio cui si correla detto effetto traslativo. Quanto, poi, alle modalità di esercizio del diritto di opzione del contribuente per la valutazione tabellare degli immobili oggetto di cessione, la Corte ha statuito che detta opzione per la determinazione della base imponibile può essere esercitata con dichiarazione notarile integrativa - da ritenersi possibile tenendo conto dei principi enunciati da Corte Cost. n. 24 del 2014, - successiva al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto solo dopo tale momento si concretizzano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per l'effettuazione della dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.