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Cassazione, ordinanza 8 giugno 2021, n. 15910, sez. VI -5

Imposta di registro ricognizione di debito

La ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, nella seconda parte della tariffa di cui al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetta a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del Dpr 131/1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.