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Cassazione, ordinanza 11 giugno 2020 n. 11221, sez. V

Imposta di registro - agevolazione c.d. prima casa vendita infraquinquennale riacquisto entro un anno di diritto di abitazione decadenza - sussiste.
 

Il diritto al mantenimento dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa richiede che il contribuente entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione medesima, "proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". A differenza della fattispecie relativa all'accesso al beneficio la norma non estende espressamente il suo ambito di applicazione anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, limitandosi a richiedere l'acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione principale. Venendo in rilievo una norma che prevede una deroga ad una decadenza da un beneficio fiscale, si impone una sua lettura restrittiva.