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Cassazione, ordinanza 11 giugno 2020 n. 11225, sez. V

Imposta di registro - agevolazione c.d. prima casa - residenza familiare - trasferimento residenza nei diciotto mesi di uno solo dei coniugi beneficio anche a favore dell’altro.

 

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile va riferito   alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario  la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in  caso di acquisto separato che congiunto dello stesso (Cass.16604 del 2018; Cass.16335 del 2013).