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Cassazione, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25526, sez. V civile

TRASFERIMENTI COATTIVI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI - Trasferimento immobiliare - Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura - Norma eccezionale - Fondamento.  

 

In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per le quali l'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di dei casi (espropriazioni forzate trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali.