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Cassazione, ordinanza 13 marzo 2020 n. 7221, sez. VI – 5

Imposta di registro imposte ipotecaria e catastale espropriazione - esenzione a favore dello Stato - ambito applicativo.
 

Il regime esentativo dell'imposta del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, ai fini dell'imposta del registro, e del D.L. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, ai fini delle imposte catastali e ipotecarie trova applicazione allorquando il soggetto promotore dell'espropriazione e/o il beneficiario sia lo Stato. Tale condizione ricorre anche in presenza di un ente diverso dallo Stato (il concessionario delegato per l'esecuzione di opere pubbliche) che ha provveduto alle procedure necessarie per l'esproprio delle aree. Ciò in quanto il soggetto nel cui interesse si è svolta la procedura, a favore del quale è stato emesso il decreto di esproprio e che ha acquistato la titolarità dei beni e dei diritti oggetto della procedura ablativa risulta essere lo Stato che ha agito attraverso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.