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Cassazione, ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966, sez. V

Imposta di registro - art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 trasferimenti in sede di separazione e divorzio – trasferimento infraquinquennale a terzi – decadenza agevolazione “prima casa” – non sussiste.
 

Non si determina decadenza dall’agevolazione nel caso in cui i coniugi si siano determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo. L'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 - nello "spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale".