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Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27692, sez. V

Imposta di registro – divisione – c.d. valutazione automatica

In ragione della natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione che non preveda conguagli, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 34, e della conseguente inapplicabilità, a tale fattispecie negoziale, della deroga, prevista dal d.p.r. cit., art. 52, comma 5 bis, alla disciplina posta dallo stesso art. 52, commi 4 e 5, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'amministrazione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli  cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, cit., qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili