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Cassazione, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10565, sez. V

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Trasferimenti di immobili soltanto in parte edificabili - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Aliquota applicabile - Fattispecie.

 

In tema di imposta di registro, in caso di trasferimento di immobili solo in parte edificabili e rientranti nella disposizione di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, alla base imponibile si applica l'aliquota più alta tra quelle previste in relazione alle diverse particelle di terreno oggetto del trasferimento.

(Nella specie, erano stati acquistati in blocco diversi terreni, parte dei quali ricadevano nelle fasce di rispetto stradale e parte erano ricompresi nel piano particolareggiato esecutivo).