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Cassazione, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6157, sez. VI - 5

IMPOSTA REGISTRO verbale scissione - enunciazione conferimento in denaro pregresso - aumento di capitale - non sussiste - finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività tra i debiti verso altri - sussiste.
 

L'atto di conferimento in denaro della socia enunciato nell’atto di scissione e ritenuto quale "aumento di capitale sociale" deve qualificarsi come "finanziamento”. L'aumento di capitale sociale costituisce un'eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/2004). Ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio nelle passività tra i debiti verso altri. Il bilancio costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interro dell'ente.