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Cassazione, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6158, sez. VI - 5

IMPOSTA REGISTRO verbale scissione - enunciazione conferimento in denaro pregresso - aumento di capitale non sussiste - finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività tra i debiti verso altri - sussiste.
 

L'art. 22 TUR contiene una normativa antievasiva/antielusiva, applicando l'imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione (obbligatoria o meno) e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative "disposizioni", solitamente contrattuali, in altro atto registrato. La giurisprudenza ha interpretato tali disposizioni nel senso che l'esenzione dell'imposta di registro per l'aumento di capitale sociale costituisce un'eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/200.). Pertanto l'ipotesi di esenzione dall'imposta di registro è limitata al solo caso in cui il versamento sia finalizzato al ripianamento di perdite.