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Cassazione, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32613, sez. V

Imposta di registro divisione conguaglio

Si applica l’imposta di registro nella misura dell’uno per cento in caso di divisione giudiziale in esito alla quale il compendio (immobiliare) comune è assegnato ad uno dei condividenti con obbligo a carico di quest'ultimo di pagare all'altro un conguaglio pari al valore della quota. Ciò in quanto quando le parti hanno ottenuto comunque più meno del valore delle rispettive quote si è in presenza di divisione dichiarativa.