Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 13 novembre 2019 n. 29385, sez. V

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Principio di alternatività - Atti sottoposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Prestiti in denaro - Fattispecie.
 

In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali l'art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti ad IVA, non scontano l'imposta proporzionale di registro.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto intrinsecamente connessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dieci finanziamenti fruttiferi disposti dall'assemblea dei soci della contribuente rientranti nel campo di applicazione IVA ancorché esenti ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972).