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Cassazione, sentenza 20 novembre 2019, n. 30143, sez. V

Imposta di registro – condizione sospensiva meramente potestativa – art. 27 TUR

 

La condizione meramente potestativa consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolata da qualsiasi razionale valutazione di opportunità  e  convenienza,  così  da manifestare  l'assenza  di  una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto. Non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimesso alla volontà  di un terzo, conseguentemente, deve ritenersi corretta l'applicazione dell'art. 27, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 e, quindi, la tassazione in misura fissa ivi prevista.

(Nel caso di specie la compravendita, avente ad oggetto un terreno, era sottoposta alla condizione sospensiva che entro dato termine venisse concluso con un terzo non identificato un contratto di locazione in relazione agli immobili da costruire su quel fondo).