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Cassazione, sentenza 30 dicembre 2019, n. 34572, sez. V

Imposta di registro - "Prima casa" - Acquisto di immobile - Benefici fiscali - Effettiva destinazione ad uso abitativo - Necessità - Vendita del primo immobile - Conservazione dell’agevolazione - Condizioni.
 

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della "prima casa", possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria; ne consegue, che la decadenza dall'agevolazione "prima casa", prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, può essere evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.