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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21815, sez. V

Imposta di registro – nozione di imposta principale ai sensi dell’art. 42 DPR 131/1986

La definizione legislativa di cui all’art. 42 del DPR 131/1986 comprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o autoliquidata) sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nell’autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale postuma). Al di là di questi limiti, l’imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva). Ne deriva che nel caso di disconoscimento di un’agevolazione i cui presupposti non emergano ictu oculi dall’atto deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l’art. 57 DPR 131/1986 la limita al pagamento della sola imposta principale, mentre nell’ipotesi suddetta l’imposta va qualificata come complementare.