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Cassazione, sentenza 20 marzo 2013, n. 6936, Sez. V civile

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - Trasferimento di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di concessionaria per la rivendita e l'assistenza di autoveicoli - Valore relativo ai veicoli ceduti - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 51, comma 4, del D.P.R. n.131 del 1986, come modificato dall'art. 57, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 446 del 1997 - Portata - Riferimento ai soli beni strumentali - Configurabilità.

AZIENDA - CESSIONE - Oggetto - Attività di concessionaria per la rivendita e l'assistenza di autoveicoli - Imposta di registro - Base imponibile - Valore - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 51 comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 57, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 446 del 1997 - Portata - Riferimento ai soli beni strumentali - Configurabilità.

 

In tema d'imposta di registro, nel caso in cui venga trasferito un ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di concessionaria per la rivendita e l'assistenza di autoveicoli, non si può pretermettere, nella determinazione della relativa base imponibile, il valore attribuibile ai veicoli iscritti al P.R.A. ceduti, che costituiscono, invero, elemento centrale e qualificante dell'azienda trasferita; tale principio non snatura il presupposto dell'imposta, che assoggetta a tassazione il valore di mercato che viene in rilievo in caso di trasferimento di un'entità economica organizzata, riferendosi l'esclusione dal computo del valore, disposta dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale risultante dalla modifica intervenuta per effetto dell'art. 57, comma 1, lett. b) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al caso di veicoli che costituiscono beni strumentali dell'impresa.

Riferimenti normativi: D.P.R. 26/04/1986 num. 131 artt. 7, 11 bis e 51, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 57, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Vedi: N. 23804 del 2004