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Cassazione, sentenza 26 gennaio 2015, n. 1309, sez. V

Pluralità di beni – Indicazione valore complessivo - Valutazione automatica - Non è applicabile

In tema di imposta di registro, l’art. 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, laddove l’applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, precludendo il potere di accertamento dell’ufficio del registro in ordine agli atti che li riguardano, presuppone che il cespite oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al beni, così da permettere il rapporto tra valore automatico e catastale. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l’atto da registrare più immobili, in esso il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali sprovvisti di rendita catastale.