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Cassazione, sentenza 5 aprile 2013, n. 8409, Sez. V civile

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - Agevolazioni - Decadenza - Spettanza di diversa tassazione agevolata anche chiesta in via subordinata - Inammissibilità - Fattispecie.

 

La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.

(Nella specie, per la S.C. non poteva essere concessa l'aliquota ridotta dell'8% una volta che i contribuenti erano decaduti dalla agevolazione di cui all'art. 9, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, prevista per le imprese diretto-coltivatrici).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604, D.P.R. 29/09/1973 num. 601 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 6159 del 1990, N. 14601 del 2003