Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944, sez. V civile

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE C.D. “PRIMA CASA” – DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.


Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU. n. 1196 del 2000; n. 9149 del 2000; n. 3608 del 2003; n. 18300 del 2004; n. 20066 del 2005; nn. 20376 e 21718 del 2006; n. 13491 del 2008i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile acquistato con le agevolazioni c.d. prima casa, il mantenimento dell'agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno "proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". La dichiarazione di volontà, in tal senso espressa dell'acquirente, non è riferita ad una qualità astratta del bene, nè costituisce una mera "dichiarazione di intenti" ma comporta l'assunzione di un vero e proprio obbligo verso il fisco, e, cioè, quello di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale. Deve, perciò, affermarsi che il beneficio fiscale, concesso al momento della registrazione dell'atto in base alla sola dichiarazione di volontà predetta, possa esser conservato solo se il contribuente realizzi l'intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato (prima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, e poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76) per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio (cfr. Cass. SU n. 1196 del 2000). Ciò vale sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall'acquisto di altra abitazione entro l'anno, sia nel caso disciplinato dal primo comma della norma in esame, tenuto conto che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" è, comunque, volta ad incentivare l'acquisto di un'unità immobiliare da destinare ad abitazione del compratore - in attuazione del precetto di cui all'art. 47 Cost. - nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività, ed è subordinata: a) alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso; b) all'assunzione dell'impegno, mediante dichiarazione formale resa nell'atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza (anagrafica, cfr. Cass. n. 17595 del 2012) nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato (da ultimo, Cass. n. 13491 del 2008).