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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, sentenza 15 maggio 2014, n. 10633, sez. III civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - Trasferimento di diritti reali immobiliari - Impegno al ritrasferimento - Dichiarazione unilaterale scritta da parte del fiduciario - Idoneità a porsi come fonte di obbligazione - Condizioni - Mancata esecuzione dell'impegno - Esperibilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ. - Sussistenza.

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.

 

La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, art. 1322, art. 1350, art. 1988 e art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 5565 del 2001, N. 10163 del 2011, N. 5160 del 2012