Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

* Cassazione, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25865, sez. III civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Dovere di informazione sulla convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione - Fattispecie.

In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte dell'inadempimento del mutuatario.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità del notaio per non aver accertato, con una propria perizia, l'effettiva consistenza dell'immobile - di un solo vano, anziché di tre - e, conseguentemente, il suo valore, insufficiente a garantire il credito della banca).