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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13592, sez. III civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Prestazione d'opera professionale - Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento.

In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.