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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611, sez. II civile

NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI - Atto pubblico e notarile in genere.



Non si può aderire all'assunto secondo il quale dalla redazione dell'atto in una lingua diversa da quella italiana dovrebbe desumersi implicitamente la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del dichiarante; in realtà, non potendosi certo escludere che la parte conosca, oltre la lingua italiana, anche una lingua straniera, è evidente che in tal caso la mera redazione dell'atto nella lingua straniera non legittimerebbe tale presunzione, dovendosi invece applicare anche in questa ipotesi l'art. 54, comma 1, L.N.; inoltre soltanto l'espressa dichiarazione della parte di non conoscere la lingua italiana legittima la redazione dell'atto nella lingua straniera conosciuta dalla parte e dal notaio, seguita dalla traduzione dell'atto nella lingua italiana, in quanto solo detta dichiarazione costituisce requisito idoneo a garantire che la volontà della parte sia stata da un lato da quest'ultima regolarmente espressa e dall'altro lato correttamente recepita dal notaio; ciò spiega la ragione della nullità prevista dall'art. 58, n. 4, L.N. degli atti notarili redatti senza l'osservanza delle disposizioni, tra le altre, previste dall'art. 54, posto che tali violazioni impediscono o possono impedire all'atto di realizzare la finalità per la quale è stato redatto o creare equivoci sul suo effettivo contenuto.

L'espresso onere imposto agli intestatari non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell'immobile della sola planimetria catastale depositata, ovvero di un documento relativo essenzialmente alla descrizione grafica dell'immobile stesso, che evidentemente non può sopperire alla mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell'immobile anche del distinto requisito richiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, soltanto questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell'immobile rilevanti a fini fiscali. Non può, quindi, dubitarsi dell'applicabilità nella fattispecie dell'art. 28, comma 1, della L.N., che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti "espressamente proibiti dalla legge"; infatti, posto che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, detto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa, ne consegue che nella fattispecie, in presenza di una nullità avente natura assoluta, la sanzione disciplinare inflitta al notaio ai sensi della menzionata norma della L. N. è stata legittimamente irrogata.