Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 3458, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - Condotte sanzionate dall'art. 147, l. n. 89 del 1913 - Ricorrenza di circostanze attenuanti - Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Limiti- Destituzione - Applicabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, comma 1, l. n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 l. cit.; una disciplina speciale è, invece, prevista, nel comma 2 del menzionato art. 147, secondo cui viene sempre applicata la destituzione per il caso del notaio, già condannato due volte alla sospensione, che incorra nuovamente nella recidiva reiterata infradecennale.



NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Dovere d'imparzialità - Art. 31 dei principi di deontologia professionale - Interpretazione - Presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni Violazione - Fondamento.

È contraria, ai sensi dell'art. 31, lett. f, dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero-diretta del professionista. Il dovere d'imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista.